Sez. L, Sentenza n. 3295 del 07/03/2001 (Rv. 544497 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Richiesta di pagamento di prestazioni previdenziali - Indicazione dei relativi titoli - Sufficienza - Quantificazione monetaria delle pretese - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, anche con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la corresponsione di prestazioni previdenziali è applicabile il principio secondo cui l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato dall'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di emolumenti, qualora siano specificamente indicati i relativi titoli in modo da consentire al convenuto la immediata ed esauriente difesa, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, tanto più che in tali controversie siffatta determinazione è stabilita mediante calcoli aritmetici in base a criteri predeterminati per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)