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Sez. 2, Sentenza n. 13558 del 16/09/2003 (Rv. 566879 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Mancata adozione da parte del giudice di merito del criterio equitativo - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di appello.
Stato
decisa il 2003-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566879-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di liquidazione del danno, poiché il ricorso al criterio equitativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito che può procedere alla liquidazione equitativa anche senza la domanda di parte qualora la determinazione del danno sia impossibile o particolarmente difficoltosa, il giudice non è tenuto ad indicare le ragioni della mancata adozione del metodo equitativo, a meno che non vi sia stata una richiesta della parte al riguardo oppure, trattandosi di procedimento di appello, il giudice abbia abbandonato il criterio equitativo di liquidazione seguito in primo grado

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)