Sez. 2, Sentenza n. 22836 del 24/10/2006 (Rv. 592442 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Pronuncia di condanna - Condizioni - Accertamento del fatto produttivo del pregiudizio - Sufficienza - Esclusione - Condanna generica o previa valutazione equitativa del danno - Presupposti - Configurabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno, l'accertamento del fatto produttivo del pregiudizio - nella specie costituito da inesatto e ritardato adempimento dell'obbligazione - non è, di per sé, sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna al risarcimento in forma generica ovvero in forza di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., occorrendo, nel primo caso, un'espressa richiesta di parte e, nel secondo caso, l'impossibilità o l'estrema difficoltà, nel caso concreto, di provare l'ammontare del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)