Sez. 3, Sentenza n. 1297 del 15/02/1985 (Rv. 439385 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA CASA LOCATA - MANCANZA DI CONSENSO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - DIRITTO DEL LOCATORE STESSO ALLA RIMOZIONE DELLE INNOVAZIONI INTEGRANTI MIGLIORAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - COINVOLGIMENTO CON TALI OPERE DI PARTI CONDOMINIALI DELLO EDIFICIO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA CASA LOCATA - MANCANZA DI CONSENSO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - DIRITTO DEL LOCATORE STESSO ALLA RIMOZIONE DELLE INNOVAZIONI INTEGRANTI MIGLIORAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - COINVOLGIMENTO CON TALI OPERE DI PARTI CONDOMINIALI DELLO EDIFICIO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alle addizioni effettuate dal conduttore, che integrino anche un miglioramento della cosa locata (nella specie, tettoia di copertura di un terrazzo), la Mancanza del consenso del locatore può spiegare rilievo in Sede di cessazione del rapporto secondo la disciplina degli artt. 1592 e 1593 cod. civ.; ma non può implicare il diritto del locatore di ottenere, nel corso del rapporto, la rimozione delle relative opere, mentre resta a tal fine, irrilevante che queste ultime coinvolgano anche parti condominiali dello edificio, (nella specie, muro perimetrale) tenuto conto che il conduttore medesimo ha facoltà di servirsene con le stesse modalità consentite al suo dante causa (cioè nel rispetto dei pari diritti degli altri condomini).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)