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Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 20/03/2006 (Rv. 588366 - 01)

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Addizioni migliorative - Consenso del locatore - Rilevanza ai fini dello "jus tollendi" - Addizioni che comportino deterioramento - Diritto del locatore alla rimozione.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588366-01

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA

Con riguardo alle addizioni effettuate dal conduttore, se il locatore vi ha prestato consenso e queste, non separabili senza nocumento della cosa locata, costituiscano anche un miglioramento della cosa locata, comportando un incremento di valore della cosa stessa, il locatore non può pretenderne la rimozione ed il conduttore ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1592 cod. civ., mentre qualora non vi sia stato il consenso, il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità, a nulla rilevando che il locatore acquisisca le addizioni. Nel caso invece in cui le addizioni comportino deterioramento della cosa locata, il locatore può chiedere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'eliminazione da parte del conduttore delle opere da lui abusivamente eseguite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)