Sez. L, Sentenza n. 9920 del 23/11/1994 (Rv. 488781 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta del datore di lavoro con riferimento alla categoria impiegatizia - Obbligo di assunzione del lavoratore avviato nella categoria corrispondente - Attribuzione della diversa categoria operaia - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro che abbia presentato la richiesta di cui all'art. 16, quarto comma, della citata legge omettendo di fornire indicazioni (con l'utilizzazione - in mancanza di spazio nell'apposito modulo - di un foglio aggiunto) in ordine alla categoria (operaia o impiegatizia) richiesta (e - a "fortiori" - il datore che abbia fatto espresso riferimento alla categoria impiegatizia) è tenuto ad assumere nella corrispondente categoria il lavoratore avviato (secondo le risultanze degli elenchi di cui all'art. 19 della stessa legge) in qualità di impiegato; né può subordinare l'assunzione all'accettazione, da parte del riservatario, della diversa categoria operaia, essendo soltanto possibile - salva l'accettazione della categoria operaia manifestata dal lavoratore in modo espresso o per "facta concludentia" - che il datore medesimo, nell'ambito della categoria (impiegatizia) dovuta, negozi circa la concreta qualifica o livello d'inquadramento.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 9482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)