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Sez. L, Sentenza n. 6025 del 02/12/1985 (Rv. 443168 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO - RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE IMMEDIATA PER PARTECIPARE AD UN CORSO DI ADDESTRAMENTO O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI ASSUNZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443168-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO - RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE IMMEDIATA PER PARTECIPARE AD UN CORSO DI ADDESTRAMENTO O DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI ASSUNZIONE.*

Il lavoratore invalido o appartenente alle altre categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 può rinunciare all'assunzione immediata da parte del datore di lavoro presso il quale è stato avviato, acconsentendo a partecipare a un corso - organizzato dallo stesso datore di lavoro - di addestramento o di qualificazione professionale, vertendosi in tema di diritti disponibili non derivanti da norme inderogabili. Nè la detta partecipazione al corso di addestramento comporta di per sè l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, il tempo trascorso per la sua frequenza non è ricongiungibile con quello del rapporto di lavoro successivamente instaurato. (V 1590/83, mass n 426429).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)