Sez. 6, Sentenza n. 579 del 10/04/1968 Ud. (dep. 30/05/1968) Rv. 108043 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE -CONFESSIONE RESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E POI RITRATTATA -EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE -CONFESSIONE RESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E POI RITRATTATA -EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
La confessione, anche se resa solamente dinanzi agli organi di polizia giudiziaria (fra i quali, indubbiamente rientra, a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 221 del codice di rito penale, l'ispettore postale che entro la cerchia della propria Competenza, e investito di tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni di polizia, specificate nell'art. 219 dello stesso codice), costituisce un elemento di prova legalmente acquisito al processo, sul quale il giudice puo ben fondare il proprio convincimento, ove ne ritenga la piena attendibilita, dopo di averlo esaminato in se stesso e in relazione a tutte le emergenze di causa, non escluse le dichiarazioni successive dell'imputato. E ove mai la confessione sia stata totalmente ritrattata dall'autore, spetta al giudice esaminare - come in qualunque caso di elementi di prova discordanti - se la confessione poi ritrattata presenti in se stessa e in relazione alle altre risultanze di causa, carattere di piena attendibilita, e possa, quindi, costituire la base di un sicuro convincimento. (Conf. 104483, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)