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Sez. 5, Sentenza n. 497 del 10/03/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104483 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE SUCCESSIVAMENTE RITRATTATA - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104483-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE SUCCESSIVAMENTE RITRATTATA - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*

La confessione, anche stragiudiziale, successivamente ritrattata, costituisce un valido elemento di prova ai fini dell'affermazione della responsabilita dell'imputato, ove il giudice, dopo averla valutata in se stessa ed in correlazione alle altre risultanze processuali, la ritenga attendibile con motivazione congrua ed esauriente. (Conf 103889, anno 1967, 101394, anno 1966; V 100310, 100311, anno (1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)