Sez. 5, Sentenza n. 9885 del 08/07/2002 (Rv. 555615 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Contribuenti assoggettabili a regimi speciali - Disciplina delle opzioni ex art.1 d.P.R. n. 442 del 1997 - Volontà di optare per un determinato regime - Manifestazione espressa in forme vincolanti - Necessità - Esclusione - Desumibilità da comportamenti concludenti - Sufficienza - Periodi di imposta anteriori alla entrata in vigore della disciplina del 1997 - Applicabilità - Norma di legge interpretativa.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
L'opzione e la revoca di regimi speciali di determinazione delle imposte dirette e dell'IVA o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la loro validità è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività, secondo l'art.1 del regolamento di riordino della disciplina della materia, approvato con d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e applicabile anche ai comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla sua entrata in vigore, ai sensi della norma interpretativa dettata dall'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n.342 (nella specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla amministrazione finanziaria la quale assumeva la correttezza degli accertamenti di ufficio in tema di IRPEF e ILOR eseguiti, a fronte della dedotta illegittimità della condotta del contribuente già in regime forfetario, per non aver egli compiuto la scelta per il regime ordinario barrando l'apposito riquadro all'interno delle dichiarazioni sia ai fini dell'IVA che delle imposte sui redditi).
Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)