Sez. 5, Sentenza n. 22872 del 25/10/2006 (Rv. 595450 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Regimi di determinazione delle imposte - Opzione o revoca - Comportamenti concludenti del contribuente - Desumibilità - Fattispecie - Opere di durata ultrannuale - Autorizzazione alla determinazione del reddito ex art. 60, comma 5, t.u.i.r.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
L'opzione e la revoca di regimi di determinazione delle imposte, sia nel campo dell'imposizione diretta che dell'IVA, devono essere desunte da comportamenti concludenti del contribuente o dalla tenuta delle scritture contabili, anche per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esposizione come ricavi dei corrispettivi fatturati in relazione agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione di immobili, ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del t.u.i.r., anche se in contrasto con una precedente dichiarazione di opzione, o in mancanza di questa - il riferimento è all'autorizzazione in deroga prevista dagli artt. 60, comma 5, t.u.i.r., e 1 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, poteva costituire valido presupposto per l'imputazione del ricavo secondo il principio di competenza, e cioè quando l'obbligazione di pagamento era divenuta certa e definitiva).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 9, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)