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Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 23/12/1968 (Rv. 337713 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1968-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337713-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*

Nel sistema dell'art.2697 cod.civ., informato al principio della eguaglianza delle parti, ognuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale vuole dedurre conseguenze giuridiche in suo favore. L'attore deve pertanto dimostrare il fatto costitutivo della domanda, cioe tutti gli elementi che legittimano, secondo il diritto, la sua pretesa, mentre incombe al convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia dei fatti dedotti a base della domanda ovvero la modificazione del diritto preteso dall'attore, dimostrare i fatti su cui si basa la sua eccezione. Ne consegue che l'Onere probatorio del convenuto sorge in concreto solo quando l'attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della sua domanda. (Cfr.320328 320631). Conforme alle sentenze n. 2018-67, massima n.329068 n. 2905-66, massima n.325495.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)