Sez. 3, Sentenza n. 771 del 21/03/1970 (Rv. 346064 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE IN GENERE - NATURA E CONTENUTO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE IN GENERE - NATURA E CONTENUTO DEL GIUDIZIO.*
Il procedimento monitorio e un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento, costituito dalla presentazione del ricorso. Pertanto, il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza, o meno, dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ed in particolare, della prova a cio sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'Azione dedotta in giudizio e, particolarmente dell'esistenza, o meno, della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria gia compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte. (V 88-69 massima n 337938 4074-68 massima n 337713)i*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)