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Sez. 2, Sentenza n. 868 del 17/01/2014 (Rv. 629095 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Decisione disciplinare - Motivazione - "Relatio" a provvedimento amministrativo - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629095-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di giudizio disciplinare nei confronti del professionista (nella specie, medico), la decisione può essere motivata "per relationem" ad un provvedimento amministrativo (nella specie, delibera della commissione provinciale di disciplina), purché questo espliciti i presupposti di fatto e diritto che sorreggono l'esercizio della funzione amministrativa. Pertanto, qualora il provvedimento richiamato sia, a sua volta, motivato "per relationem" (nella specie, tramite generico rinvio agli atti del procedimento disciplinare), si verifica una doppia "relatio", che, non consentendo alcun controllo sulle ragioni della decisione, equivale a motivazione omessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Legge 07/08/1990 num. 241 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)