Sez. 1, Sentenza n. 7384 del 14/04/2016 (Rv. 639294 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Termine per il ricorso per cassazione - Decorrenza - Equipollenza della notificazione "a cura della cancelleria", ex art. 18, commi 13 e 14, l.fall., a quella eseguita dalla curatela - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento è ricorribile per cassazione, giusta l'art. 18, commi 13 e 14, l.fall., nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione al reclamante a cura della cancelleria, essendosi così inteso evitare il rischio un'impugnazione protratta nel tempo, come avverrebbe ove quella sentenza non fosse notificata, ed a tale notificazione deve considerarsi equipollente quella operata dal curatore fallimentare, anch'essa idonea a permettere alla parte di conoscere compiutamente le ragioni e l'esito del reclamo, al fine di valutarne la ricorribilità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)