Sez. 1, Sentenza n. 17273 del 30/07/2014 (Rv. 638666 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Ricorso per cassazione - Sentenza di fallimento depositata in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine per l'impugnazione della sentenza d'appello - Art. 18 l.fall. novellato - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della corte d'appello conseguente ad una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, l.fall. Invero, l'art. 22 del menzionato decreto legislativo dà piena attuazione al principio processuale del "tempus regit actum", secondo il quale la normativa sopravvenuta trova applicazione anche ai processi in corso. (Nella specie, la sentenza di appello era stata depositata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, ma resa, a seguito di rinvio ad opera della S.C., secondo la disciplina previgente).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 14, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)