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Sez. 3, Sentenza n. 10229 del 04/08/2000 (Rv. 539155 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Decreto di esproprio - Trascrizione ex art. 53 legge 2359/1865 - Funzione - Risoluzione di conflitti tra ente pubblico e terzi - Esclusione - Conseguenze - Disciplina ex artt. 2643 e 2645 cod.civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539155-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Fra gli atti soggetti a trascrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 e seguenti cod. civ., non può legittimamente ricomprendersi il decreto di espropriazione di bene immobile, con riguardo al quale la trascrizione prevista dall'art. 53 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 assolve alla sola funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi, ancorché aventi causa dell'espropriato in forza di atto trascritto anteriormente. Ne consegue che un decreto di esproprio costitutivo, come nella specie, di servitù di acquedotto è dotato di efficacia "erga omnes" in forza di legge, indipendentemente da qualsiasi trascrizione, così che, anche se non regolarmente trascritta, detta servitù è pur sempre opponibile agli eventuali, successivi acquirenti dell'immobile da essa gravato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2645, Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)