Sez. 1, Sentenza n. 1289 del 01/02/2002 (Rv. 552005 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - ALIENAZIONE DELLA COSA RICEVUTA INDEBITAMENTE | Decreto di esproprio - Ricorso per annullamento - Trascrizione - Esclusione - Sentenza - Opponibilità al terzo acquirente - Esclusione - Tutela del solvens - Art. 2038 cod. civ. - Applicabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - ALIENAZIONE DELLA COSA RICEVUTA INDEBITAMENTE
Poiché il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, non operano gli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'<<accipiens>> e la sentenza di annullamento pronunciata nei confronti dell'espropriante - alienante non è opponibile ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto; conseguentemente, resta esclusa ogni pretesa del solvens verso il terzo acquirente dell'accipiens, se non, ai sensi dell'art. 2038 cod. civ., nei limiti del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell'arricchimento del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2038, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)