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Sez. 2, Sentenza n. 27022 del 06/04/2011 Cc. (dep. 11/07/2011) Rv. 250886 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Motivi - Carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei suoi componenti - Inclusione.
Stato
decisa il 2011-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250886-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio ben può prendere in considerazione le esigenze connesse ai carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei magistrati che lo compongono, valutando così, quali ragioni estrinseche al processo, anche l'eventuale impiego di questi ultimi in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)