Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 23/04/1997 Cc. (dep. 03/06/1997) Rv. 207775 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Globale valutazione delle esigenze processuali - Carichi di lavoro e problemi logistici - Motivazione approfondita sulla complessità del dibattimento - Obbligo.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'applicabilità della disposizione di cui all'art. 304 secondo comma cod. proc. pen. (sospensione dei termini di custodia cautelare in caso di complessità del dibattimento), deve essere accertata attraverso una disamina globale delle esigenze processuali, intese in senso lato e comprensivo anche delle necessità logistiche, oltreché dei tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato e per l'escussione dei testimoni, in modo da stabilire se tutti questi elementi siano tali da integrare una situazione obbiettiva che impedisca la sollecita definizione del giudizio. Nell'ambito di tale valutazione entrano anche i carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei suoi componenti, sicché possono essere prese in considerazione anche ragioni estrinseche al processo, quali l'impegno coevo degli stessi magistrati in altri complessi dibattimenti; tali impegni collegati all'andamento imprevedibile delle sopravvenienze, non possono essere automaticamente qualificati come "disfunzioni" dell'apparato giudiziario, ma costituiscono invece un fenomeno fisiologico, in quanto connaturato alla garanzia costituzionale del giudice precostituito. Ha tuttavia precisato la Corte in motivazione che sull'organo giudicante incombe comunque l'obbligo di motivare esaurientemente circa la particolare complessità del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)