Sez. U, Sentenza n. 3758 del 17/02/2009 (Rv. 606660 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Norme sul rito - Inosservanza - Deducibilità come motivo di impugnazione - Limiti - Verificazione di una conseguente lesione - Necessità - Mancata verificazione - Conseguenze - Carenza di interesse - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, è inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione, relativa alla mancata adozione di un diverso rito, qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato; l'esattezza del rito, infatti, non deve essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di condanna emessa dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, evidenziando che il ricorrente - il quale lamentava che il procedimento fosse stato trattato secondo le norme del d. lgs. n. 109 del 2006 - non aveva in concreto indicato quali attività difensive avrebbe potuto svolgere, diverse da quelle effettivamente compiute, ove il procedimento fosse stato trattato secondo le disposizioni del r.d. n. 511 del 1946).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)