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Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015 (Rv. 633965 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito del lavoro a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633965-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)