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Sez. 2, Sentenza n. 1715 del 13/06/1973 (Rv. 364649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - INDENNITA DI ANZIANITA - DIRITTI DELLE ALTRE TRE CATEGORIE - APPLICABILITA - OPERAIO PROMOSSO INTERMEDIO PRIMA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITA DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - INDENNITA DI ANZIANITA - DIRITTI DELLE ALTRE TRE CATEGORIE - APPLICABILITA - OPERAIO PROMOSSO INTERMEDIO PRIMA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITA DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

L'art 2095 cod civ, pur prevedendo soltanto tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavori subordinati, consente alle associazioni sindacali di creare contrattualmente una ulteriore categoria intermedia, purche cio non riduca ad una categoria inferiore i dipendenti che abbiano, invece, diritto all'inquadramento nella categoria superiore. Pertanto, la categoria convenzionale degli intermedi, proprio perche lecita, comporta per i lavoratori in essa inquadrati gli stessi diritti che l'art 2120 cod civ attribuisce agli appartenenti alle tre categorie legali in ordine alla liquidazione dell'indennita di anzianita. Da tanto consegue che anche all'operaio promosso alla categoria intermedia prima della risoluzione del rapporto di lavoro l'indennita di anzianita deve essere liquidata, per tutta la durata di questo, sulla base dell'aliquota stabilita dai contratti collettivi per l'ultima categoria di appartenenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)