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Sez. 1, Sentenza n. 8365 del 26/07/1993 (Rv. 483319 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere | Oggetto del contratto (cessione di azienda o di singoli beni) - Individuazione - Criteri - Requisito della contabilità separata ex art. 2, terzo comma, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483319-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere

Il requisito della contabilità separata di cui all'art. 2, terzo comma, lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo previgente alla modificazione operata con il d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 - il quale dispone che non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con contabilità separata - non rileva al fine di stabilire la natura dell'atto (cessione di azienda o di singoli beni), atteso che tale requisito è menzionato nella predetta norma al solo fine di escludere l'applicazione dell'IVA. Pertanto, nella ipotesi di cessione di un immobile attrezzato ad albergo, il fatto che questo sia stato in precedenza gestito, insieme ad altro analogo, con contabilità unica, non è determinante al fine di stabilire l'oggetto del contratto, qualificandolo quale cessione di beni, dovendosi l'oggetto del medesimo individuare al fine della tassazione (con imposta proporzionale di registro nella ipotesi di cessione di azienda o assoggettandolo ad IVA con pagamento di tassa fissa di registro nella ipotesi di cessione di singoli beni), con esclusivo riferimento alla considerazione che le parti hanno avuto dei beni oggetto della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)