Sez. 5, Sentenza n. 13580 del 11/06/2007 (Rv. 599292 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione separata di immobili e mobili destinati all'esercizio dell'azienda - Qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda soggetta a registro e non ad IVA - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
Affinché un atto possa essere qualificato come cessione di azienda, ai fini dell'applicabilità dell'imposta di registro, non rileva la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, né la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all'esercizio alberghiero, e nemmeno la circostanza che al momento della cessione l'azienda fosse concretamente esercitata. Quel che unicamente rileva, ai fini suddetti, è la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, non potendo darsi valore preminente, rispetto all'unitarietà dell'operazione economica, alle diversità di oggetto e di cause delle predette pattuizioni, per negare il loro collegamento e consentire l'elusione di una norma tributaria (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto illegittima la pretesa dell'erario di assoggettare ad imposta di registro, e non ad IVA, l'operazione in virtù della quale una società commerciale aveva ceduto ad altra società, con due distinti negozi, la proprietà di un immobile adibito ad albergo ed i relativi arredi, ritenendo che tale operazione non fosse qualificabile come cessione d'azienda).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)