Sez. 3, Sentenza n. 9043 del 15/04/2010 (Rv. 612551 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE | Responsabilità ex art. 3 della legge n. 431 del 1998 - Configurabilità - Condizioni - Conseguimento della disponibilità materiale dell'immobile - Scadenza del termine per la destinazione all'uso previsto dalla disdetta - Necessità - Conseguenze - Permanenza del conduttore nel possesso dell'immobile - Responsabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
In tema di locazione di immobili ad uso abitazione, al fine di realizzare la responsabilità prevista dall'art. 3, commi 3 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non è sufficiente che il locatore abbia ottenuto la disponibilità giuridica dell'immobile (nella specie, per effetto dell'emanazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza), ma è necessario che ne abbia ottenuta anche la disponibilità materiale, per effetto dell'eventuale riconsegna, e che da questa sia decorso il termine di dodici mesi entro il quale avrebbe dovuto adibire l'immobile all'uso per il quale era stata esercitata la facoltà di disdetta, non potendosi altrimenti verificare l'avvenuta diversa utilizzazione della cosa locata, rispetto a quella dichiarata nella disdetta; pertanto, la circostanza che il conduttore sia rimasto nel possesso dell'immobile impedisce di configurare tale responsabilità.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)