diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 18/03/2003 (Rv. 561215 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità del conduttore - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561215-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da abitazione, ai fini dell'integrazione della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 31 legge n. 392 del 1978 è necessaria la concreta ed effettiva destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello indicato nella disdetta, non essendo viceversa sufficiente la mera manifestazione da parte del locatore, prima della scadenza del termine ivi previsto, dell'intenzione di destinare l'immobile ad uso diverso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)