Sez. L, Sentenza n. 16831 del 05/07/2013 (Rv. 627199 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione disciplinare - Pluralità di fatti - Specificità dell'addebito - Portata - Data e ora dei singoli episodi - Indicazione - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, la regola della specificità della contestazione dell'addebito che faccia riferimento a numerosi episodi, già oggetto di procedimenti giudiziari per sanzioni conservative ed altri fatti di gravi intemperanze verbali o di provocazione, integranti inosservanza dei doveri di diligente e leale collaborazione, non richiede necessariamente l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi ove l'incolpato abbia potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che, quanto alle condotte oggetto delle pregresse sanzioni disciplinari conservative, si trattava di fatti noti al lavoratore, mentre, con riguardo alle altre condotte, la contestazione era "temporalmente aperta" e pienamente legittima in quanto, come confermato dalla compiuta difesa svolta dal lavoratore, non aveva impedito all'incolpato di difendersi).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)