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Sez. L, Sentenza n. 5115 del 03/03/2010 (Rv. 612527 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione disciplinare - Specificità dell'addebito - Finalità - Esercizio del diritto di difesa - Schema prestabilito di contestazione - Necessità - Esclusione - Contestazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Rinvio a fatti e comportamenti conosciuti dall'interessato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612527-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", quando fatti e comportamenti richiamati, con riferimento alle accuse formulate in sede penale, siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio. (Principio applicato con riferimento alla contestazione degli addebiti mossa ad un dirigente pubblico con riferimento a fatti e comportamenti per i quali era stato tratto a giudizio con l'imputazione di concussione).

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)