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Sez. 4, Sentenza n. 11350 del 28/05/1985 Ud. (dep. 25/11/1985) Rv. 171226 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171226-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'omessa notificazione dell'avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità che deve essere considerata fra quelle di ordine generale previste dall'art. 185 comma primo n. 3 cod. proc. pen.; essa, infatti, afferisce alla difesa dell'imputato e non può dirsi sanata dalla successiva nomina - tanto meno se nel dibattimento - di un difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione. Unica ipotesi in cui tale nullità può considerarsi sanata è quella in cui l'imputato sia personalmente comparso e dichiari di aver revocato il mandato al difensore già nominato cui l'avviso non è stato inviato o comunque, espressamente rinuncia alla sua assistenza, accettando la nomina del difensore di ufficio. (Conf mass n 144039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)