diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 11485 del 22/06/1990 Ud. (dep. 16/08/1990) Rv. 185107 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 410 COD. PROC. PEN. - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DEL DECRETO DI CITAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185107-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 410 COD. PROC. PEN. - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DEL DECRETO DI CITAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il mancato rispetto del termine di otto giorni fissato dall'art. 410 cod. proc. pen. per il dibattimento davanti al tribunale, comporta la nullità assoluta ed insanabile del decreto di citazione in giudizio poiché si concreta nella violazione di una norma che riguarda l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 185 n. 3 cod. proc. pen.) in quanto questi viene privato della possibilità di predisporre e di attuare la propria difesa tecnica ad opera dell'avvocato di fiducia. (V mass n 179709; (V mass n 178301; (V mass n 172574; (V mass n 171226; (V mass n 170472; (V mass n 168040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)