Sez. L, Sentenza n. 8042 del 03/06/2002 (Rv. 554847 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Mancata assunzione del lavoratore - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Foro della dipendenza dell'azienda e foro della costituzione del rapporto - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda di lavoratori dipendenti della ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetti al servizio telex internazionale di assunzione alle dipendenze della Telecom Italia SpA ex legge n. 52 del 1992.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Nel rito del lavoro il luogo della dipendenza aziendale può rilevare ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto, non sono invocabili quando viene richiesto l'accertamento dell'obbligo a carico della società convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro.(Fattispecie relativa a domanda di dipendenti dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetti al servizio telex internazionale di essere assunti alle dipendenze della Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)