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Sez. L, Sentenza n. 9321 del 25/10/1996 (Rv. 500204 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Mancata assunzione del lavoratore - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Foro della dipendenza dell'azienda e foro della costituzione del rapporto - Applicabilità - Esclusione - Poteri del responsabile della dipendenza - Irrilevanza - Fattispecie relativa a procedura concorsuale esperita da direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500204-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Nel rito del lavoro il luogo della dipendenza aziendale può rilevare ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto, non sono invocabili quando viene fatto valere in giudizio il diritto all'assunzione ed è chiesta la costituzione del rapporto di lavoro con sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., senza che una contraria conclusione sia giustificata dalla circostanza che i responsabili della dipendenza abbiano il potere di procedere autonomamente all'assunzione. (Fattispecie relativa a procedura concorsuale per l'assunzione presso la Direzione compartimentale di Reggio Calabria delle Ferrovie dello Stato; la Corte regolatrice ha dichiarato la competenza del Pretore di Roma, concorrendo a tale individuazione sia il foro generale delle persone giuridiche - suppletivamente richiamato, anche se implicitamente, insieme a quello delle persone fisiche, dall'art. 413, quarto comma - sia quello della sede dell'azienda, la quale secondo un recente indirizzo giurisprudenziale sarebbe rilevante solo nel caso in cui vi sia - o vi fosse - adibito il lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)