diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 38900 del 14/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277119 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Furto di oggetti lasciati all'interno di un' autovettura - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277119-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità. (In motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)