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Sez. 5, Sentenza n. 12373 del 03/02/2003 Cc. (dep. 17/03/2003) Rv. 224066 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Cose appoggiate su un ciclomotore che ne costituiscono normale dotazione - Esposizione alla pubblica fede - Sussistenza - Fattispecie: casco quale corredo indispensabile del ciclomotore.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224066-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE

Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. devono considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del ciclomotore in sosta, ne costituiscono secondo l'uso corrente, normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con se dal detentore nel momento in cui si allontana dal veicolo.(Fattispecie relativa al casco lasciato sopra il ciclomotore parcheggiato in un centro commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)