Sez. 1, Sentenza n. 6454 del 29/11/1988 (Rv. 460782 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - DELEGA AD UN FUNZIONARIO - SPESE PROCESSUALI - COMPETENZE ED ONORARI DI AVVOCATO E PROCURATORE - LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - DELEGA AD UN FUNZIONARIO - SPESE PROCESSUALI - COMPETENZE ED ONORARI DI AVVOCATO E PROCURATORE - LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
Allorché, in applicazione dell'art. 3 del R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'amministrazione dello stato sia rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, all'uopo delegato dall'Avvocatura erariale, all'amministrazione vittoriosa, in relazione alle attività processuali svolte nel giudizio, spetta unicamente il rimborso delle spese, con esclusione delle competenze e degli onorari di procuratore e di avvocato. (Conf 5679/78).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)