Sez. L, Sentenza n. 2301 del 02/03/1998 (Rv. 513239 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pubblica amministrazione - Costituzione in giudizio mediante proprio funzionario - Condanna alle spese del giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive - Necessità - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui una pubblica amministrazione stia in giudizio per mezzo di un proprio funzionario e risulti vittoriosa, la parte soccombente è tenuta solo al rimborso delle spese vive, con esclusione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato. (Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)