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Sez. L, Sentenza n. 2301 del 02/03/1998 (Rv. 513239 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pubblica amministrazione - Costituzione in giudizio mediante proprio funzionario - Condanna alle spese del giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive - Necessità - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513239-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui una pubblica amministrazione stia in giudizio per mezzo di un proprio funzionario e risulti vittoriosa, la parte soccombente è tenuta solo al rimborso delle spese vive, con esclusione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato. (Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)