diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 06/12/1969 (Rv. 344329 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CHIAREZZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - AFFERMAZIONE DELLA SUPERFLUITA DELLA VALUTAZIONE DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE INTEGRANTE UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344329-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CHIAREZZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - AFFERMAZIONE DELLA SUPERFLUITA DELLA VALUTAZIONE DI UN DIFFORME COMPORTAMENTO POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE INTEGRANTE UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - LEGITTIMITA.*

Se per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, e necessario che tale comportamento sia conforme alla volonta negoziale ma, quando il contratto nel suo complesso non ha offerto adito a dubbi, poiche le clausole note, prive di ambiguita, consentono una sicura individuazione della volonta negoziale, il giudice del merito non viola alcuna norma di ermeneutica, se ritiene superfluo accertare se siasi verificato un determinato comportamento dopo la conclusione del contratto, allorche ritenga che tale comportamento, se provato, costituirebbe non gia la dimostrazione di una comune intenzione delle parti diversa da quella da lui desunta dalle clausole contrattuali, ma la prova di un inadempimento contrattuale. (V 1746-69 massima n 340777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)