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Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 22/04/1993 (Rv. 481986 - 01)

Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace | Domanda nuova - Mancata notifica al convenuto contumace - Non accettazione del contraddittorio da parte del medesimo alla prima udienza successiva alla costituzione - Legittimità.
Stato
decisa il 1993-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481986-01

Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Nel caso in cui la domanda nuova non sia stata notificata al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., quest'ultimo può utilmente dichiarare di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda alla prima udienza successiva alla sua costituzione, atteso che, in dipendenza della mancata notificazione, egli non poteva avere legale conoscenza della stessa prima della sua costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)