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Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004 (Rv. 570544 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Comparsa contenente domande riconvenzionali - Obbligo di notificazione al contumace - Sussistenza - Mancata notifica - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570544-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)