Sez. 6, Sentenza n. 27434 del 14/02/2017 Ud. (dep. 01/06/2017) Rv. 270299 - 01
Reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Prove - Indizi emergenti da captazioni telefoniche in assenza di sequestro dello stupefacente - Valutazione - Criteri di scelta di ricostruzioni alternative - Fattispecie.
In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)