Sez. 4 - , Sentenza n. 20129 del 25/06/2020 Cc. (dep. 08/07/2020) Rv. 279251 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione di sostanze stupefacenti - Prova della sussistenza del reato desunta esclusivamente dai dialoghi intercettati - Sufficienza - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)