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Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 – Limiti.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660123-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)