Sez. 3 - , Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022 (Rv. 665949 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' | Appello avverso sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA'
Per "norme sul procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello fondato sulla violazione dell'art. 553 c.p.c., sul presupposto che tale norma era stata presa in considerazione, dal giudice di pace, al solo fine di statuire sulla insussistenza del diritto di credito azionato in giudizio nei confronti del convenuto, siccome non oggetto di una precedente ordinanza di assegnazione, già azionata nei confronti del "debitor debitoris").
Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)