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Sez. U, Sentenza n. 4966 del 24/04/1992 (Rv. 476978 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi | Credito I.V.A. - Rimborso al contribuente - Con procedura accelerata - Avviso di accertamento in rettifica - Notificazione - Conseguenze per il garante - Versamento effettuato dal contribuente per il condono - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476978-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi

La polizza fideiussoria, con la quale il contribuente, ottenendo il rimborso di preteso credito per IVA con la procedura accelerata dell'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, presta garanzia per l'eventualità della notificazione di avviso di accertamento di rettifica, comporta, in presenza di clausola in base a cui il garante si impegna a pagare "a prima richiesta" e con rinuncia ad opporre eccezioni attinenti al rapporto principale diverse da quelle inerenti alla sua totale estinzione per pagamento eseguito anteriormente al momento nel quale viene fatta valere la garanzia, che, avvenuta la notificazione dell'avviso, il garante medesimo è tenuto a versare all'amministrazione finanziaria la somma da questa rimborsata al contribuente senza poter invocare un versamento parziale effettuato dal contribuente ai fini del condono (nella specie, con dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 26 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516), essendo quest'ultimo in sè inidoneo a segnare detta anteriore estinzione del rapporto principale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)