Sez. U, Sentenza n. 3519 del 15/04/1994 (Rv. 486190 - 01)
Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - Eccezioni opponibili dal fidejussore | Rimborsi I.V.A. non dovuti - Recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria - Stipula della polizza fidejussoria con clausola "a prima richiesta" o "senza eccezioni" - Fatti estintivi del rapporto principale intervenuti successivamente alla richiesta di adempimento al garante da parte dell'amministrazione finanziaria - Opponibilità da parte del fidejussore - Esclusione - Versamento parziale da parte del contribuente per l'ammissione al condono ex art. 26 D.L. n. 429 del 1982 in pendenza di controversia sul diritto al condono - Eccezione opponibile dal garante - Esclusione - Domande proponibili dal garante all'esito della controversia sul condono.
Fidejussione - Rapporto tra creditore e fidejussore - Eccezioni opponibili dal fidejussore
La polizza fidejussoria prevista dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in alternativa al deposito cauzionale, direttamente satisfattorio, di titoli di Stato - al fine di ottenere il rimborso con pagamento accellerato (senza cioè un previo riscontro della spettanza) di crediti di I.V.A. risultanti della dichiarazione annuale -, essendo diretta a consentire all'Amministrazione finanziaria l'immediato recupero di eventuali rimborsi non dovuti, ove venga, coerentemente con tale scopo, stipulata con la clausola "a prima richiesta" o senza eccezioni" perde ogni carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale e preclude al garante di sottrarsi all'adempimento richiestogli dall'Amministrazione stessa eccependo fatti estintivi del detto rapporto principale intervenuti successivamente alla richiesta. Pertanto, qualora al contribuente che abbia ottenuto il rimborso sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga demandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non può rifiutare l'adempimento in base al rilievo che il primo ha provveduto al versamento parziale necessario per essere ammesso al condono ai sensi dell'art. 26 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516), allorché avvenuto il versamento stesso dopo siffatta richiesta di adempimento penda controversia sul diritto del contribuente al condono - la quale non ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ. rispetto a quella eventualmente in corso fra Fisco e garante -, né può ottenere la condanna dell'amministrazione alla retrocessione di quanto già versatole in esecuzione dell'ingiunzione da questa notificatogli, ma è soltanto legittimato, all'esito della controversia sul condono, alla ripetizione presso l'Amministrazione dell'eventuale indebito ovvero alla rivalsa verso il garantito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)