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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 02)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie in materia di violazione della proprietà industriale - Competenza per territorio - Art. 120, comma 6, c.p.i. - Luogo di commissione del fatto - Nozione - Violazione commessa per il mezzo di internet - Luogo di immissione dei contenuti lesivi nel circuito telematico - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657232-02

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale de propri affari e, dunque, la propria sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)