Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21776 del 27/10/2016 (Rv. 642666 - 02)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Luogo di commissione dell'illecito - Sede del danneggiato - Esclusione - Luogo di materiale esecuzione dell'attività lesiva e dei suoi effetti - Sussistenza.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti sul mercato dell'attività concorrenziale vietata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)