Sez. L, Sentenza n. 885 del 02/02/1983 (Rv. 425635 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - CASE DI CURA - NATURA - IMPRESE INDUSTRIALI - CONFIGURABILITÀ - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI NELL'INDUSTRIA - APPLICABILITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - CASE DI CURA - NATURA - IMPRESE INDUSTRIALI - CONFIGURABILITÀ - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI NELL'INDUSTRIA - APPLICABILITÀ.*
L'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale nell'industria, reso efficace erga omnes dal d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, si applica anche alle case di cura, che costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto sono dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura ed assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia inerente alla degenza simile a quella alberghiera e, pertanto, attraverso in sostanza l'organizzazione di capitale e lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi. (V 5654/78, mass n 395427; (V 5445/78, mass n 395216; (V 2420/74, mass n 370814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)