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Sez. L, Sentenza n. 2820 del 09/06/1989 (Rv. 463067 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - PERSONALE (PIANTA ORGANICA) - DIRETTORE DI FARMACIA - ESERCIZIO DELLE RELATIVE MANSIONI DA PARTE DEL DIPENDENTE DI UNA CASA DI CURA PRIVATA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463067-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - PERSONALE (PIANTA ORGANICA) - DIRETTORE DI FARMACIA - ESERCIZIO DELLE RELATIVE MANSIONI DA PARTE DEL DIPENDENTE DI UNA CASA DI CURA PRIVATA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nell'indagine volta a stabilire l'avvenuto Esercizio o meno, da parte del dipendente di una casa di cura privata, delle mansioni di direttore di farmacia, il giudice del merito deve anzitutto verificare se in detta casa sia stata istituita una farmacia interna o invece solo un armadio farmaceutico - secondo la distinzione posta dall'art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, che è norma dettata per gli ospedali ma applicabile anche alle case di cura private in virtù del richiamo delle Disposizioni legislative in materia ospedaliera operato dall'art. 43 del d.m. 5 agosto 1977 emanato ai sensi dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 (in materia di enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera) - e tener conto, in particolare, dei requisiti caratteristici della qualifica di direttore di farmacia nel settore ospedaliero e dei relativi compiti ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (concernente il relativo concorso) e dell'art. 22 del citato d.P.R. del 1969 n. 128. (V 885/83, mass n 425635).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 51 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 22, DM 05/08/1977 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)